Art. 1

In vigore dal 13 feb 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto lo statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3; Viste le proposte presentate dalla commissione paritetica di cui all'art. 56 dello statuto predetto; Udito il parere del Consiglio regionale sardo; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Il secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1532, è sostituito dal seguente: "La soluzione dei problemi tecnici connessi con la istituzione e con lo sviluppo dei musei e delle biblioteche degli enti locali è adottata dall'Amministrazione regionale, sentite, rispettivamente, le sovrintendenze alle antichità, ai monumenti e alle gallerie e la sovrintendenza bibliografica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1969 SARAGAT RUMOR - RESTIVO - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1970 Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 52. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-30;1088#art-1

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Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1532, recante norme di attuazione in materia di biblioteche e musei degli enti locali. — Testo vigente | Portale Normativo