Art. 1
In vigore dal 13 feb 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto lo statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
Viste le proposte presentate dalla commissione paritetica di cui all'art. 56 dello statuto predetto;
Udito il parere del Consiglio regionale sardo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Il secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1532, è sostituito dal seguente:
"La soluzione dei problemi tecnici connessi con la istituzione e con lo sviluppo dei musei e delle biblioteche degli enti locali è adottata dall'Amministrazione regionale, sentite, rispettivamente, le sovrintendenze alle antichità, ai monumenti e alle gallerie e la sovrintendenza bibliografica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1969
SARAGAT
RUMOR - RESTIVO - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 52. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-30;1088#art-1