Art. 3
In vigore dal 11 dic 1969
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato nel senso che la lettera b) dell'art. 41 è soppressa e che, gli articoli 46, 47, 48 e 49 sono raggruppati sotto il titolo IV, facoltà di lingue e letterature straniere (con il conseguente spostamento della numerazione dei titoli successivi).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 54. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-27;823#art-3