Art. 1

In vigore dal 10 mar 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 127, che istituisce la medaglia d'onore per lunga navigazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586, recante nuove norme sulla medaglia d'onore per lunga navigazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110, che modifica le norme di cui ai precedenti decreti; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa e per le finanze; Decreta: Articolo unico Il periodo di navigazione su navi mercantili nazionali di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 127, quale risulta modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110, può essere sostituito, in misura non superiore ad un terzo, da un corrispondente periodo di navigazione su navi mercantili estere. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 ottobre 1969 SARAGAT RUMOR - V. COLOMBO - GUI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1970 Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 124. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-27;1163#art-1

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