Art. 2
In vigore dal 3 gen 1970
I predetti cinque posti sono aggiunti al contingente dei posti di assistente di ruolo non riservati agli assistenti straordinari di cui ai citati articoli 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, e vengono ripartiti come appresso:
Numero
dei posti FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Università di Messina:
cattedra di diritto penale................... 1
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Università di Messina:
cattedra di urologia......................... 1
Università di Pavia:
cattedra di clinica pediatrica............... 1
Università di Roma:
cattedra di anatomia ed istologia patologica I 1
FACOLTÀ DI INGEGNERIA
Università di Roma:
cattedra di geometria........................ 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 ottobre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 149. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-23;941#art-2