Art. 1
In vigore dal 28 dic 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1968, numero 1382, con il quale veniva fatto luogo alla ripartizione di novecentocinquanta dei millecento posti di assistente di ruolo, non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, a disposizione sul contingente dei posti istituiti dall'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per l'anno accademico 1968-69;
Visto il proprio decreto in data 27 maggio 1969, numero 326, con il quale veniva fatto luogo alla ripartizione di centoquarantasette posti dei centocinquanta, non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, a disposizione sul contingente dei posti istituiti per l'anno accademico 1968-69 dalla legge sopra citata;
Ravvisata la necessità di procedere ora all'assegnazione dei restanti tre posti di assistente di ruolo;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
I rimanenti tre posti di assistente di ruolo dei millecento non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, a disposizione sul contingente dei posti istituiti, per l'anno accademico 1968-69, dall'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, sono ripartiti come segue:
Numero dei posti FACOLTA DI SCIENZE POLITICHE
Universita di Bologna:
cattedra di politica economica e finanziaria............... 1
Universita di Firenze:
cattedra di istituzioni di diritto pubblico................ 1
FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA
Universita di Roma:
cattedra di farmacologia................................... 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 ottobre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 143
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-23;916#art-1