Art. 1

In vigore dal 24 dic 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: dopo l'articolo 194 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "Otorinolaringoiatria e patologia cervicofacciale". Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale Art. 195. - La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale conferisce il diploma di specialista in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale. Art. 196. - La scuola ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'università. Art. 197. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Art. 198. - La scuola ha la durata di tre anni. Sono ammessi cinque iscritti, per ogni anno di corso, per un totale di quindici iscritti. Art. 199. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono: 1° Anno: 1) Anatomia; 2) Fisiologia; 3) Audiologia (1° anno); 4) Semeiotica otorinolaringoiatrica; 5) Tecnica di laboratorio; 6) Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno); 7) Anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica. 2° Anno: 1) Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria; 2) Anestesiologia in otorinolaringoiatria; 3) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno); 4) Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 5) Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 6) Audiologia (2° anno); 7) Otoneurologia; 8) Foniatria. 3° Anno: 1) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (3° anno); 2) Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria; 3) Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 4) Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 5) Chirurgia plastica; 6) Tracheo-bronco-esofagoscopia; 7) Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria. Art. 200. - L'allievo del 1° anno per essere ammesso al 2° anno deve avere ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del 1° anno e deve avere superato gli esami relativi. Alla fine del 3° anno l'allievo oltre a sostenere gli esami dei corsi relativi dovrà, per il conferimento del diploma di specialista, presentare una dissertazione scritta che dovrà discutere e sostenere inoltre una prova pratica sull'ammalato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 84. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-23;868#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena. — Testo vigente | Portale Normativo