Art. 1
In vigore dal 16 dic 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 185, relativo agli insegnamenti del biennio propedeutico degli studi per l'ingegneria è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti fondamentali comuni a tutti i corsi di laurea sono i seguenti:
1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;
6) Analisi matematica II;
7) Meccanica razionale;
8) Fisica II;
9) Geometria II (solo per i corsi di laurea in ingegneria civile)".
Per i corsi di laurea in ingegneria meccanica, aeronautica e navale e meccanica, l'insegnamento di geometria II è sostituito con quello di:
9) Disegno meccanico.
Per il corso di laurea in ingegneria chimica l'insegnamento di geometria II è sostituito con quello di:
9) Chimica organica.
Per i corsi di laurea in ingegneria elettrotecnica ed elettronica l'insegnamento di geometria II è sostituito con quello di:
9) Tecnologie generali dei materiali (obbligatorio sul piano della facoltà).
A questi insegnamenti vanno aggiunti:
per i corsi di laurea in ingegneria civile:
10) Disegno civile;
per i corsi di laurea in ingegneria meccanica ed aeronautica:
10) Chimica applicata (obbligatorio sul piano nazionale);
per il corso di laurea in ingegneria navale e meccanica:
10) Chimica applicata (obbligatorio sul piano nazionale);
11) Tecnologie generali dei materiali (obbligatorio sul piano della facolta).
Art. 191, relativo al corso di laurea in ingegneria elettrotecnica è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà è aggiunto il seguente: "Produzione e trasmissione della energia elettrica".
Art. 195, relativo al corso di laurea in ingegneria elettronica è modificato nel senso che l'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà e gli indirizzi a scelta dello studente sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
b) obbligatori sul piano della facoltà:
1) Componenti elettronici;
2) Complementi di matematica;
3) Calcolatori elettronici;
4) Misure elettroniche;
5) Economia ed organizzazione industriale;
c) Gruppi di materie a scelta:
1° gruppo: Telecomunicazioni:
Microonde;
Elettronica quantistica;
Sistemi di telecomunicazione;
Telefonia e telegrafia;
Antenne e propagazione.
2° gruppo: Controlli e calcolatori:
Macchine ed impianti elettrici;
Tecniche di programmazione;
Complementi di controlli;
Complementi di calcolatori;
Regolazione e controlli industriali;
3° gruppo: Nucleare:
Macchine ed impianti elettrici;
Idraulica;
Elettronica nucleare;
Reattori nucleari;
Regolazione e controlli industriali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 ottobre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 59. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-21;836#art-1