Art. 1
In vigore dal 11 dic 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi del regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, e successive modificazioni, alle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia della Università di Messina;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta del 9 ottobre 1969;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica Istruzione;
Decreta:
A decorrere dall'anno accademico 1969-70, ii ruolo organico dei posti di professore di ruolo delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia dell'Università di Messina, è stabilito come appresso:
Numero dei posti Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali......... 20
Facolta di farmacia........................................ 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 ottobre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 53. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-21;822#art-1