Art. 1
In vigore dal 7 mar 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Macerata in data 7 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile "San Sollecito", di Matelica, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 11 settembre 1879, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale civile "San Sollecito", con sede in Matelica (Macerata), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Macerata;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Matelica;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 11 settembre 1879, modificato con regio decreto 17 maggio 1938, e con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1957, registro n. 16 Interno, foglio n. 56.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 ottobre 1969
SARAGAT
RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 115. CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-18;1156#art-1