Art. 1
In vigore dal 28 nov 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messilla, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953; n. 312;
Veduta la legge 25 luglio 1966, n. 602;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università di Messina intesa ad ottenere la istituzione del corso di laurea in scienze bancarie ed assicurative presso la facoltà di economia e commercio;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
.
Presso la facoltà di economia e commercio può essere istituito il corso di laurea in scienze bancarie e assicurative.
Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto firmato d'ordine nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione.
All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella la, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in scienze bancarie e assicurative.
la tabella 2ª, annessa al regio decreto n. 1652 è integrata nel senso che la facoltà di economia e commercio rilascia anche la laurea in scienze bancarie e assicurative.
Dopo la tabella 8ª, annessa al citato regio decreto n. 1652, è inserita, assumendo il numero VIII-ter, la tabella allegata al presente decreto (allegato A).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-17;768#art-1