Art. 2
In vigore dal 21 dic 1969
Le marche pesi-misure e marchio di vecchio tipo restano tuttora in corso e continueranno a vendersi fino ad esaurimento delle scorte.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 ottobre 1969
SARAGAT
BOSCO - MAGRI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 73. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-15;857#art-2