Art. 1
In vigore dal 11 dic 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
l'art. 264, relativo alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria è abrogato e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria
Art. 264. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in gerontologia e geriatria è di tre anni.
Il numero degli iscritti è stabilito in ventiquattro per ogni anno di corso, per un totale di settantadue iscritti.
Le materie di insegnamento sono così suddivise nel tre anni di corso:
1° Anno:
Biologia della senescenza (annuale);
Fisiopatologia della senescenza (biennale I);
Semeiologia della senescenza (biennale I);
Anatomia patologica (biennale I);
Farmacologia e farmacoterapia.
2° Anno:
Fisiopatologia della senescenza (biennale II);
Semeiologia della senescenza (biennale II);
Anatomia patologica (biennale II);
Clinica geriatrica e terapia (biennale I);
Chirurgia geriatrica (annuale);
Radiologia e radioterapia (annuale);
Neurologia (annuale).
3° Anno:
Clinica geriatrica e terapia (biennale II);
Tecniche di riabilitazione (annuale);
Psichiatria (annuale);
Medicina sociale (annuale).
Nel terzo anno sono previste conferenze d'aggiornamento su problemi speciali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 ottobre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 55. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-15;821#art-1