Art. 1

In vigore dal 11 dic 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: l'art. 264, relativo alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria è abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria Art. 264. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in gerontologia e geriatria è di tre anni. Il numero degli iscritti è stabilito in ventiquattro per ogni anno di corso, per un totale di settantadue iscritti. Le materie di insegnamento sono così suddivise nel tre anni di corso: 1° Anno: Biologia della senescenza (annuale); Fisiopatologia della senescenza (biennale I); Semeiologia della senescenza (biennale I); Anatomia patologica (biennale I); Farmacologia e farmacoterapia. 2° Anno: Fisiopatologia della senescenza (biennale II); Semeiologia della senescenza (biennale II); Anatomia patologica (biennale II); Clinica geriatrica e terapia (biennale I); Chirurgia geriatrica (annuale); Radiologia e radioterapia (annuale); Neurologia (annuale). 3° Anno: Clinica geriatrica e terapia (biennale II); Tecniche di riabilitazione (annuale); Psichiatria (annuale); Medicina sociale (annuale). Nel terzo anno sono previste conferenze d'aggiornamento su problemi speciali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 55. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-15;821#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo