Art. 1
In vigore dal 1 apr 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1963, n. 629;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore; approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto superiore anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Firenze, approvato con il decreto sopraindicato è modificato come appresso:
Art. 5, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione è modificato nel senso che la lettera l) è abrogata e sostituita dalla seguente:
"l) di un rappresentante pro-tempore di ogni istituto pubblico o privato, che con regolare convenzione si obblighi a versare all'istituto un contributo annuo di almeno L. 2.000.000".
La tabella relativa al ruolo organico del personale amministrativo di ragioneria e d'ordine è abrogata e sostituita dalla seguente:
Numero
Coefficiente Qualifiche dei posti
Carriera direttiva amministrativa
402 Direttore di sezione Segretario amministrativo 1
325 Consigliere di 1ª classe
271 Consigliere di 2ª classe
229 Consigliere di 3ª classe
Carriera di concetto di ragioneria
271 Ragioniere Ragioniere
229 Ragioniere aggiunto Ragioniere aggiunto 1
202 Vice ragioniere Vice ragioniere
Carriera esecutiva d'ordine
229 Primo archivista Primo archivista
202 Archivista Archivista 2
180 Applicato Applicato
157 Applicato aggiunto Applicato aggiunto
Carriera del personale ausiliario
151 Bidello Bidello 1
-------- TOTALE 5
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 ottobre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 8. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-15;1207#art-1