Art. 1
In vigore dal 5 dic 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1958, n. 983, con il quale la fondazione "Scuola superiore per interpreti e traduttori", con sede in Milano, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato lo statuto con annesso regolamento;
Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 458, che ha riconosciuto validi ad ogni effetto, per l'esercizio della professione di interprete-traduttore, di interprete parlamentare e di segretario-interprete, i diplomi rilasciati dalla suddetta Scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto e del regolamento, formulate dagli organi della fondazione;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;
Veduti gli articoli 12 e seguenti del codice civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per gli affari esteri;
Decreta:
Lo statuto e l'annesso regolamento dell'ente morale "Scuola superiore per interpreti e traduttori", con sede in Milano, approvati con il suddetto decreto n. 983 sono abrogati e sostituiti dallo statuto e dal regolamento allegati al presente decreto e firmati, d'ordine nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 ottobre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 31. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-13;802#art-1