Art. 1

In vigore dal 29 nov 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969, n. 205, è rettificato nel senso che nell'art. 291 fra i titoli di ammissione alla scuola di specializzazione in fisica cosmica è inclusa la laurea in fisica senza limitazioni, mentre i laureati in matematica e ingegneria dovranno dimostrare, con un colloquio, di possedere la necessaria preparazione in rapporto agli insegnamenti previsti dalla scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1969 Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 6. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-13;773#art-1

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