Art. 1

In vigore dal 30 dic 1969
N. 922. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), viene autorizzato ad accettare due donazioni disposte, con atto a rogito notaio dott. Salvatore Masala, di Sassari, in data 17 marzo 1965, rep. n. 208793; tali liberalità - consistenti in un appezzamento di terreno della superficie di mq. 15.023, sito in comune di Sorso, località "La Platamona", donato dalla società per azioni "Industria turistica alberghiera (I.T.A.)" e in un appezzamento di terreno della superficie di mq. 16.385 sito pure nel comune di Sorso ed alla stessa località "La Platamona", donato dai signori Agostino Mereghetti e Bruno Bagnasacco - sono state fatte nei termini e con le modalità indicati nel citato atto notarile di donazione, a condizione che l'E.N.A.L., in concorso con la Regione sarda, costruisca sui terreni donati un villaggio e centro turistico. Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 134. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-08;922#art-1

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Art. 1 Autorizzazione all'Ente nazionale assistenza lavoratori ad accettare due donazioni. — Testo vigente | Portale Normativo