Art. 1
In vigore dal 6 feb 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle province lombarde, con sede a Milano, approvato con proprio decreto in data 30 luglio 1958, n. 845 e modificato con propri decreti in data 19 marzo 1959, n. 314, 1 novembre 1960, n. 1481 e 1 settembre 1967, n. 1029;
Vista la deliberazione adottata dalla commissione centrale di beneficenza, amministratrice della Cassa di risparmio delle province lombarde e gestioni annesse, in data 29 novembre 1968;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvata la modificazione dell'art. 4, secondo comma, dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle province lombarde, in conformità del seguente testo:
"Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 30 miliardi assegnato dalla Cassa di risparmio delle province lombarde".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 ottobre 1969
SARAGAT
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 28. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-08;1069#art-1