Art. 23

In vigore dal 25 set 1970
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica. L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 settembre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI - RESTIVO - COLOMBO - MAGRI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 58. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-09-29;1353#art-23

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