Art. 2

In vigore dal 25 set 1970
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'industria meccanica con sezioni per: meccanico riparatore di autoveicoli (triennale): sezioni n. 2; 2. Scuola professionale per l'industria elettrica con sezioni per: elettricista installatore ed elettromeccanico (triennale); montatore e riparatore di apparecchi radiofonici e televisivi (triennale): sezioni n. 2. 3. Scuola professionale per l'industria edile con sezione per disegnatore edile (triennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-09-29;1353#art-2

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