Art. 13
In vigore dal 25 set 1970
Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici e industriali.
Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.
La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-09-29;1353#art-13