Art. 1

In vigore dal 2 apr 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo commerciale e di pagamento tra l'Italia e la Somalia, concluso a Roma il 9 ottobre 1967, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 11 dell'accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 settembre 1969 SARAGAT RUMOR - MORO - BOSCO - MISASI - V. COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1970 Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 9. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-09-20;1209#art-1

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Art. 1 Esecuzione dell'accordo commerciale e di pagamento tra l'Italia e la Somalia, concluso a Roma il 9 ottobre 1967. — Testo vigente | Portale Normativo