Art. 1
In vigore dal 2 apr 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo commerciale e di pagamento tra l'Italia e la Somalia, concluso a Roma il 9 ottobre 1967, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 11 dell'accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 settembre 1969
SARAGAT
RUMOR - MORO - BOSCO - MISASI - V. COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 9. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-09-20;1209#art-1