Art. 1

In vigore dal 14 feb 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Macerata in data 7 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Civitanova Marche è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell' dello statuto approvato con regio decreto 10 novembre 1883; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile, con sede in Civitanova Marche (Macerata), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Macerata; tre membri eletti del consiglio comunale di Civitanova Marche; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 1 novembre 1883. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 settembre 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1970 Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 43. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-09-18;1091#art-1

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Art. 1 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Civitanova Marche. — Testo vigente | Portale Normativo