Art. 1

In vigore dal 15 nov 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 29, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è modificato nel senso che gli insegnamenti di "epigrafia e antichità romane", "epigrafia e antichità greche", "topologia di Roma e dell'Italia antica", "indologia" sono sostituiti rispettivamente da "epigrafia romana", "epigrafia greca", "topologia antica", "sanscrito". Allo stesso elenco sono aggiunti gli insegnamenti di: Archivistica; Bibliografia e biblioteconomia; Paleografia greca; Antichità greche e romane; Storia orientale antica; Numismatica; Paletnologia; Psicologia sperimentale; Storia della lingua francese; Filologia slava; Letteratura umanistica; Storia comparata delle lingue classiche. Sempre nello stesso articolo il decimo comma e cioè: "Gli insegnamenti di storia greca e di storia romana sono riuniti in una unica cattedra, i corsi rispettivi sono tenuti ad anni alterni" è soppresso. Nello stesso articolo la parte concernente le norme comuni per l'esame di laurea è modificata nel senso che il comma b) è abrogato e sostituito dal seguente: b) in una discussione orale sulla dissertazione scritta. Art. 30, relativo all'elenco degli istituti della facoltà di lettere e filosofia è modificato nel senso che l'istituto di storia antica e archeologia è diviso nei due nuovi istituti di "storia antica" e di "archeologia e storia dell'arte". Allo stesso elenco è aggiunto l'istituto di "paleografia e bibliologia". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 settembre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 143. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-09-10;733#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Macerata. — Testo vigente | Portale Normativo