Art. 1

In vigore dal 15 nov 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 32. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Filologia dantesca; Letteratura del Rinascimento; Sociologia della letteratura; Retorica e stilistica; Linguistica generale; Dialettologia italiana; Filologia bizantina; Storia della fortuna della civiltà antica; Storia della lingua latina; Dialettologia greca; Metrica e ritmica greca e latina; Storia contemporanea; Storia economica; Storia americana; Storia dell'Europa orientale; Storia dei movimenti e dei partiti politici; Storia del movimento sindacale; Storia dell'età della Riforma e della Controriforma; Storia dell'età dell'Illuminismo; Storia dei paesi afroasiatici; Storia della scienza e della tecnica; Etnologia; Geografia fisica; Storia delle scoperte geografiche; Antropologia culturale; Storia del teatro e dello spettacolo; Storia e critica del cinema; Storia della storiografia; Storia della filosofia italiana; Storia della musica; Egittologia; Semitistica; Archeologia del vicino Oriente; Storia della civiltà minoico-micenea; Archeologia cristiana; Archeologia dell'Alto Medio Evo; Numismatica; Epigrafia latina. Art. 33. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: Storia della pedagogia; Sociologia; Etnologia; Antropologia culturale; Storia delle tradizioni popolari; Filosofia della religione; Religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo oriente; Storia delle religioni; Psicologia dell'età evolutiva; Psicologia sociale; Storia del teatro e dello spettacolo; Storia e critica del cinema; Storia della critica; Storia della letteratura moderna e contemporanea; Storia della storiografia; Storia del Risorgimento; Storia dei movimenti e dei partiti politici; Storia delle dottrine economiche; Storia della filosofia italiana; Storia della musica. Art. 34. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti i seguenti: Sociologia della letteratura; Retorica e stilistica; Linguistica generale; Dialettologia italiana; Storia della lingua latina; Lingua e letteratura giapponese; Storia americana; Storia dei paesi afro-asiatici; Storia della scienza e della tecnica; Etnologia; Geografia fisica; Storia delle scoperte geografiche; Antropologia culturale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 settembre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 139. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-09-10;731#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino. — Testo vigente | Portale Normativo