Art. 1
In vigore dal 15 nov 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 32. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
Filologia dantesca;
Letteratura del Rinascimento;
Sociologia della letteratura;
Retorica e stilistica;
Linguistica generale;
Dialettologia italiana;
Filologia bizantina;
Storia della fortuna della civiltà antica;
Storia della lingua latina;
Dialettologia greca;
Metrica e ritmica greca e latina;
Storia contemporanea;
Storia economica;
Storia americana;
Storia dell'Europa orientale;
Storia dei movimenti e dei partiti politici;
Storia del movimento sindacale;
Storia dell'età della Riforma e della Controriforma;
Storia dell'età dell'Illuminismo;
Storia dei paesi afroasiatici;
Storia della scienza e della tecnica;
Etnologia;
Geografia fisica;
Storia delle scoperte geografiche;
Antropologia culturale;
Storia del teatro e dello spettacolo;
Storia e critica del cinema;
Storia della storiografia;
Storia della filosofia italiana;
Storia della musica;
Egittologia;
Semitistica;
Archeologia del vicino Oriente;
Storia della civiltà minoico-micenea;
Archeologia cristiana;
Archeologia dell'Alto Medio Evo;
Numismatica;
Epigrafia latina.
Art. 33. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
Storia della pedagogia;
Sociologia;
Etnologia;
Antropologia culturale;
Storia delle tradizioni popolari;
Filosofia della religione;
Religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo oriente;
Storia delle religioni;
Psicologia dell'età evolutiva;
Psicologia sociale;
Storia del teatro e dello spettacolo;
Storia e critica del cinema;
Storia della critica;
Storia della letteratura moderna e contemporanea;
Storia della storiografia;
Storia del Risorgimento;
Storia dei movimenti e dei partiti politici;
Storia delle dottrine economiche;
Storia della filosofia italiana;
Storia della musica.
Art. 34. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti i seguenti:
Sociologia della letteratura;
Retorica e stilistica;
Linguistica generale;
Dialettologia italiana;
Storia della lingua latina;
Lingua e letteratura giapponese;
Storia americana;
Storia dei paesi afro-asiatici;
Storia della scienza e della tecnica;
Etnologia;
Geografia fisica;
Storia delle scoperte geografiche;
Antropologia culturale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 settembre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 139. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-09-10;731#art-1