Art. 1

In vigore dal 15 nov 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 26. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Numismatica antica; Epigrafia greca e romana; Lingua latina; Linguistica generale; Sociologia; Storia della pedagogia; Storia delle dottrine economiche; Istituzioni di critica e di metodologia letteraria; Filologia e storia bizantina; Filologia italiana; Lingua e letteratura rumena; Storia della critica letteraria; Storia dello spettacolo (teatro e cinema). Art. 33. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: Storia greca; Linguistica generale; Filologia e storia bizantina; Sociologia; Storia della pedagogia; Letteratura italiana moderna e contemporanea; Storia delle dottrine economiche; Istituzioni di critica e di metodologia letteraria. Art. 39. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti i seguenti: Lingua e letteratura rumena; Linguistica generale; Sociologia; Storia della pedagogia; Letteratura italiana moderna e contemporanea; Storia delle dottrine economiche; Istituzioni di critica e di metodologia letteraria. Art. 62. - È modificato nel senso che le disposizioni relative alle propedeuticità del corso di laurea in scienze naturali sono abrogate e sostituite dalle seguenti: "Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica e per ognuno di essi gli studenti dovranno sostenere due esami distinti, uno per ciascun anno". Art. 67. - È modificato nel senso che le disposizioni relative alle propedeuticità del corso di laurea in scienze biologiche sono abrogate e sostituite dalle seguenti: "Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica e per ognuno di essi gli studenti dovranno sostenere due esami distinti, uno per ciascun anno". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 settembre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 147. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-09-10;730#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania. — Testo vigente | Portale Normativo