Art. 1
In vigore dal 15 nov 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 26. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
Numismatica antica;
Epigrafia greca e romana;
Lingua latina;
Linguistica generale;
Sociologia;
Storia della pedagogia;
Storia delle dottrine economiche;
Istituzioni di critica e di metodologia letteraria;
Filologia e storia bizantina;
Filologia italiana;
Lingua e letteratura rumena;
Storia della critica letteraria;
Storia dello spettacolo (teatro e cinema).
Art. 33. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
Storia greca;
Linguistica generale;
Filologia e storia bizantina;
Sociologia;
Storia della pedagogia;
Letteratura italiana moderna e contemporanea;
Storia delle dottrine economiche;
Istituzioni di critica e di metodologia letteraria.
Art. 39. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti i seguenti:
Lingua e letteratura rumena;
Linguistica generale;
Sociologia;
Storia della pedagogia;
Letteratura italiana moderna e contemporanea;
Storia delle dottrine economiche;
Istituzioni di critica e di metodologia letteraria.
Art. 62. - È modificato nel senso che le disposizioni relative alle propedeuticità del corso di laurea in scienze naturali sono abrogate e sostituite dalle seguenti:
"Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica e per ognuno di essi gli studenti dovranno sostenere due esami distinti, uno per ciascun anno".
Art. 67. - È modificato nel senso che le disposizioni relative alle propedeuticità del corso di laurea in scienze biologiche sono abrogate e sostituite dalle seguenti:
"Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica e per ognuno di essi gli studenti dovranno sostenere due esami distinti, uno per ciascun anno".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 settembre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 147. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-09-10;730#art-1