Art. 1

In vigore dal 15 nov 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 100, relativo all'ordinamento del biennio propedeutico degli studi di ingegneria è abrogato e sostituito dal seguente: Titolo di ammissione al biennio propedeutico agli studi di ingegneria è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Sono inoltre ammessi i diplomati degli istituti tecnici industriali, nautici e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Sono comuni a tutti i corsi di laurea in ingegneria i seguenti insegnamenti fondamentali: 1° Anno: 1) Analisi matematica I; 2) Geometria I; 3) Fisica I; 4) Chimica; 5) Disegno. 2° Anno: 1) Analisi matematica II; 2) Meccanica razionale; 3) Fisica II; 4), 5), 6): altri insegnamenti (almeno uno e non più di tre), da scegliersi, a seconda del corso di laurea prescelto, fra i seguenti: Disegno II (differenziato a seconda del corso di laurea); Geometria II; Mineralogia; Litologia e geologia; Metodi di osservazioni e misura (teoria e pratica delle misure); Tecnologie generali dei materiali; Chimica applicata; Chimica organica; Fisica atomica; Fisica tecnica; Elettrotecnica; Economia ed organizzazione aziendale; Complementi di chimica generale ed inorganica. Art. 103. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di "Biologia marina". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 settembre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: CAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 146. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-09-10;729#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma. — Testo vigente | Portale Normativo