Art. 1
In vigore dal 15 nov 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 38, relativo all'elenco degli Istituti della facoltà di magistero è modificato nel senso che l'istituto di "lingua e letterature straniere" è soppresso e al suo posto vengono istituiti i seguenti:
Istituto di lingue e letterature romanze;
Istituto di lingue e letterature germaniche;
Istituto di lingue e letterature slave.
Art. 39. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
Storia e tecnica del giornalismo e delle comunicazioni sociali;
Storia della critica letteraria.
Art. 40. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di "storia della musica".
Art. 41. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
Storia e tecnica del giornalismo e delle comunicazioni sociali;
Storia della critica letteraria;
Storia della musica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 settembre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 142. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-09-10;728#art-1