Art. 1
In vigore dal 12 nov 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista l'istanza con la quale il presidente dell'istituto sieroterapico milanese "Serafino Belfanti" ha chiesto la modificazione dell'art. 20 dello statuto dell'istituto medesimo;
Visto il regio decreto 19 aprile 1896, con il quale l'istituto "Serafino Belfanti" è stato eretto in ente morale";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1950, registro n. 40 Presidenza, foglio n. 26, con il quale è stato approvato lo statuto dell'istituto predetto;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla seconda sezione nell'adunanza del 3 giugno 1969, numero 556/69;
Visto il verbale dell'assemblea dell'istituto tenutasi il 9 dicembre 1968;
Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 20 dello statuto dell'ente;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;
Decreta:
È approvata la seguente modifica all'articolo 20 dello statuto dell'Istituto sieroterapico milanese "Serafino Belfanti":
Art. 20. - "L'andamento interno dell'istituto è governato da uno speciale regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione. Le eventuali modificazioni di tale regolamento dovranno essere comunicate tempestivamente al Ministero della sanità".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 settembre 1969
SARAGAT
RIPAMONTI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 123. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-09-10;706#art-1