Art. 1
In vigore dal 11 dic 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 86 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 237;
Ritenuta la necessità di provvedere all'istituzione di una corporazione di piloti nell'approdo di Sarroch per garantire la sicurezza della navigazione dati i rapidi sviluppi del movimento delle navi nella rada antistante lo stesso approdo;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;
Decreta:
È istituita una corporazione di piloti nell'approdo di Sarroch.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 22 agosto 1969
SARAGAT
V. COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 50. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-08-22;820#art-1