Art. 1

In vigore dal 11 dic 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 86 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 237; Ritenuta la necessità di provvedere all'istituzione di una corporazione di piloti nell'approdo di Sarroch per garantire la sicurezza della navigazione dati i rapidi sviluppi del movimento delle navi nella rada antistante lo stesso approdo; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile; Decreta: È istituita una corporazione di piloti nell'approdo di Sarroch. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 22 agosto 1969 SARAGAT V. COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 50. - CARUSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-08-22;820#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Istituzione di una corporazione di piloti nell'approdo di Sarroch. — Testo vigente | Portale Normativo