Art. 4

In vigore dal 8 ott 1969
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 agosto 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 39. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-08-13;618#art-4

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Art. 4 Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di "Tisiologia" presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Pavia. — Testo vigente | Portale Normativo