Art. 1
In vigore dal 27 dic 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Pavia in data 7 giugno 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale ed istituzioni annesse, di Vigevano, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132; provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dello statuto approvato con decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale ed istituzioni annesse, con sede in Vigevano, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Pavia;
due membri eletti dal consiglio comunale di Vigevano;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominali ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, modificato con regio decreto 21 marzo 1935.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 luglio 1969
SARAGAT
RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 111. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-07-30;899#art-1