Art. 1
In vigore dal 11 nov 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il proprio decreto 21 gennaio 1969, n. 340, con il quale l'ospedale del Dono Svizzero di Formia (Latina) è stato dichiarato ente ospedaliero;
Visto il decreto del medico provinciale di Latina in data 26 giugno 1969, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale del Dono Svizzero di Formia è stato classificato ospedale generale provinciale, ai sensi degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che ai sensi dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri dai quali dipendono almeno un ospedale provinciale presenta una composizione differente da quella degli enti ospedalieri che comprendono uno o più ospedali di zona;
Considerato che occorre procedere alla modifica del proprio decreto 21 gennaio 1969, n. 340, per la parte che indica la composizione del Consiglio di amministrazione dell'ospedale del Dono Svizzero di Formia;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1969, n. 340, con il quale l'ospedale del Dono Svizzero di Formia è stato dichiarato ente ospedaliero è costituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Latina;
due membri eletti dal consiglio comunale di Formia;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati o nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1951, n. 482, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1951".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 luglio 1969
SARAGAT
RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 114. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-07-28;700#art-1