Art. 2

In vigore dal 5 nov 1969
All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse. Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in due anni è cinque anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le opere, già iniziate, essendo il terreno attualmente occupato dalla Marina militare, saranno portate a compimento entro tre anni sempre a far tempo dalla suddetta data. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 1969 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 93. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-07-28;685#art-2

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Art. 2 Dichiarazione di pubblica utilita' di opere costruite per la difesa, site nel comune di Chioggia. — Testo vigente | Portale Normativo