Art. 2

In vigore dal 2 ott 1969
Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo: a) cinque posti di professore, mediante trasferimento dall'organico della facoltà di giurisprudenza della stessa Università di Torino di due, posti di ruolo statale, e propriamente il posto assegnato alla cattedra di filosofia della politica e di un posto vacante, nonché con l'assegnazione dei posti convenzionati di storia moderna (convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1965, n. 1046), di storia delle dottrine politiche (convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1958, n. 12), di politica economica e finanziaria (convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1962, n. 1271) della stessa facoltà di giurisprudenza. I titolari dei predetti posti di professore di ruolo di filosofia della politica, di storia moderna, di storia delle dottrine politiche, di politica economica e finanziaria sono contemporaneamente trasferiti alla stessa facoltà di scienze politiche; b) cinque posti di assistente mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di giurisprudenza della stessa Università di Torino e propriamente i posti assegnati alle cattedre di storia moderna, di politica economica e finanziaria, di dottrina dello Stato, di storia delle dottrine politiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-07-28;606#art-2

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Art. 2 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo