Art. 1
In vigore dal 25 dic 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 19 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Vittorio Leonardi" di Chiavari, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell' dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 675 del 13 agosto 1955;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale civile "Vittorio Leonardi", con sede in Chiavari (Genova), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Genova;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Chiavari;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 675 del 13 agosto 1955.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 luglio 1969
SARAGAT
RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Atti del Governo registro n. 230, foglio n. 101. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-07-21;875#art-1