Art. 1
In vigore dal 30 set 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 2, relativo alle disposizioni generali è modificato nel senso che dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
Il direttore di ogni istituto policattedra dura in carica due anni accademici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 luglio 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 10. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-07-21;598#art-1