Art. 1
In vigore dal 25 ott 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico e le successive modificazioni;
Viste la legge 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 24 novembre 1961, n. 1306;
Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1967, numero 908, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Liguria, con sede legale in Genova, ne ha approvato lo statuto e l'ha autorizzato ad esercitare il credito fondiario ed edilizio, in conformità della disposizioni vigenti in materia, nel territorio della Liguria;
Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1968, numero 757, che ha autorizzato l'istituto di credito fondiario della Liguria ad emettere cartelle;
Vista la deliberazione in data 31 gennaio 1969, della assemblea straordinaria degli enti partecipanti all'istituto anzidetto;
Vista la deliberazione in data 29 aprile 1969 del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvata la modificazione dell'art. 4, primo comma e dell'art. 5, secondo comma dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale con sede in Genova, in conformità del testo seguente:
Art. 4, primo comma.
I fondi di garanzia dell'istituto ammontano a lire 3.000.000.000 (tre miliardi) e sono costituiti da 3.000 (tremila) quote di partecipazione nominative indivisibili, di L. 1.000.000 (un milione) ciascuna sottoscritta come appresso:
Cassa di risparmio di Genova e Imperia
quote 1.950 per................. L. 1.950.000.000 Cassa di risparmio della Spezia quote
600 per...................... " 600.000.000 Cassa di risparmio di Savona quote 450 per... " 450.000.000
-------------- L. 3.000.000.000
--------------
Art. 5, secondo comma.
Essi debbono essere investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato oppure in altre forme consentite dalla legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 1969
SARAGAT
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 78. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-07-18;662#art-1