Art. 1
In vigore dal 6 set 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dell'Istituto italiano di credito fondiario in data 24 ottobre 1968;
Visto il decreto ministeriale in data 27 dicembre 1968, con il quale il predetto Istituto italiano di credito fondiario S.p.a., esercente il credito fondiario, è stato autorizzato ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, denominata "Istituto italiano di credito fondiario - Sezione opere pubbliche", secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata;
Sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvato lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, denominata "Istituto italiano di credito fondiario - Sezione opere pubbliche", costituita presso l'Istituto italiano di credito fondiario S.p.a. con sede in Roma, esercente il credito fondiario, composto di 11 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 luglio 1969
SARAGAT
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 173. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-07-13;547#art-1