Art. 1

In vigore dal 12 nov 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Treviso in data 11 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile "San Giacomo Apostolo" di Castelfranco Veneto, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 28 maggio 1899 e successive modificazioni; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile "San Giacomo Apostolo", con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Treviso; due membri eletti dal consiglio comunale di Castelfranco Veneto; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 28 maggio 1899, modificato con regi decreti 2 settembre 1912 e 16 giugno 1939. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 luglio 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 120. - CARUSO
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Art. 1 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile "S. Giacomo Apostolo", con sede in Castelfranco Veneto. — Testo vigente | Portale Normativo