Art. 1

In vigore dal 6 feb 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 71 nell'adunanza del 14 gennaio 1969; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Baiso, in provincia di Reggio Emilia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 luglio 1969 SARAGAT MANCINI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1970 Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 19. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-07-10;1066#art-1

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Art. 1 Inclusione dell'abitato di Baiso, in provincia di Reggio Emilia, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo