Art. 1

In vigore dal 12 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione: Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, che dà piena ed intera esecuzione all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, con annessi protocollo ed allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per i trasporti e l'aviazione civile e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti agli allegati A e B dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada del 30 settembre 1957, adottati a Ginevra il 15 dicembre 1966 e notificati alle parti contraenti dal Segretario generale delle Nazioni Unite in data 29 gennaio 1968 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'art. 14 dell'accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 luglio 1969 SARAGAT RUMOR - NENNI - RESTIVO - MARIOTTI - TANASSI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1970 Atti del Governo, registro n. 232, foglio n. 1 - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-07-03;1285#art-1

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Art. 1 Esecuzione degli emendamenti agli allegati A e B dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada del 30 settembre 1957, adottati a Ginevra il 15 dicembre 1966. — Testo vigente | Portale Normativo