Art. 1
In vigore dal 11 gen 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1945, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1961, n. 256, con il quale è stato istituito l'istituto professionale femminile di Stato "Teresa Confalonieri" in Roma;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del suddetto istituto, in data 25 maggio 1968, con la quale viene fatta presente l'opportunità che sia consentita l'ammissione all'istituto stesso anche della popolazione scolastica maschile;
Considerato che tutte le sezioni di qualifica esistenti presso l'istituto, appartengono al settore commerciale;
Ritenuta la necessità che l'istituto professionale femminile "Teresa Confalonieri" assuma la denominazione di istituto professionale per il commercio;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1969, l'istituto professionale femminile di Stato "Teresa Confalonieri" in Roma, assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;953#art-1