Art. 1
In vigore dal 11 set 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;
Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1964, n. 4141, con il quale è stata autorizzata la soppressione del servizio ferroviario sulla linea Dittaino-Caltagirone;
Ritenuta l'opportunità di procede al completo smantellamento del tratto Piazza Armerina-Caltagirone della linea suddetta;
Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;
Decreta:
È soppresso il tratto Piazza Armerina-Caltagirone della linea ferroviaria Dittaino-Caltagirone.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 giugno 1969
SARAGAT
RUMOR - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 203. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;571#art-1