Art. 1

In vigore dal 11 set 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848; Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1964, n. 4141, con il quale è stata autorizzata la soppressione del servizio ferroviario sulla linea Dittaino-Caltagirone; Ritenuta l'opportunità di procede al completo smantellamento del tratto Piazza Armerina-Caltagirone della linea suddetta; Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile; Decreta: È soppresso il tratto Piazza Armerina-Caltagirone della linea ferroviaria Dittaino-Caltagirone. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 giugno 1969 SARAGAT RUMOR - MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 203. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;571#art-1

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Art. 1 Soppressione del tratto Piazza Armerina-Caltagirone della linea ferroviaria Dittaino-Caltagirone. — Testo vigente | Portale Normativo