Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgiaCapo IX

Art. 44

In vigore dal 26 mag 1982
Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia descrittiva e topografica specialistica (primo corso); 2) fisiopatologia e semeiotica funzionale (primo corso); 3) anatomia ed istologia patologica (primo corso); 4) patologia chirurgica (primo corso). 2° Anno: 5) anatomia descrittiva e topografica specialistica (secondo corso); 6) fisiopatologia e semeiotica funzionale (secondo corso); 7) anatomia ed istologia patologica (secondo corso); 8) patologia chirurgica (secondo corso); 9) semeiotica chirurgica (primo corso); 10) radiologia e medicina nucleare (primo corso); 11) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (primo corso). 3° Anno: 12) patologia chirurgica (terzo corso); 13) semeiotica chirurgica (secondo corso); 14) radiologia e medicina nucleare (secondo corso); 15) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (secondo corso); 16) clinica e terapia chirurgica (primo corso); 17) tecniche operatorie (primo corso). 4° Anno: 18) semeiotica chirurgica (terzo corso); 19) radiologia e medicina nucleare (terzo corso); 20) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (terzo corso); 21) clinica e terapia chirurgica (secondo corso); 22) tecniche operatorie (secondo corso); 23) anestesia e rianimazione; 24) riabilitazione in chirurgia digestiva. 5° Anno: 25) clinica chirurgica e terapia chirurgica (terzo corso); 26) tecniche operatorie (terzo corso); 27) chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente; 28) chirurgia pediatrica dell'apparato digerente; 29) terapia intensiva.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 ottobre 1976, n. 954 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i nuovi articoli relativi all'istituzione delle scuole di specializzazione "chirurgia generale" e "medicina interna".
  • Il D.P.R. 30 ottobre 1976, n. 985 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in cardiologia".
  • Il D.P.R. 19 gennaio 1977, n. 865 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inscritti i seguenti nuovi articoli relativi all'inclusione delle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ed alla istituzione della scuola di specializzazione per medici laboratoristi".
  • Il D.P.R. 22 giugno 1978, n. 603 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria".
  • Il D.P.R. 30 ottobre 1978, n. 951 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in pediatria e in ginecologia ed ostetricia".
  • Il D.P.R. 14 gennaio 1980, n. 64 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva".
  • Il D.P.R. 20 febbraio 1980, n. 578 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in neurologia ed in medicina del lavoro".
  • Il D.P.R. 25 settembre 1980, n. 682 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 14 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito un nuovo articolo 15 e che dopo l'art. 16, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il nuovo articolo 17 relativo alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
  • Il D.P.R. 6 gennaio 1982, n. 230, ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 10 e' inserito, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, il nuovo articolo 11 concernente le attribuzioni del consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-sdl-44

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Art. 44 Riconoscimento del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila. — Testo vigente | Portale Normativo