Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia›Capo IX
Art. 108
In vigore dal 26 mag 1982
I corsi sono corredati da esercitazioni pratiche.
La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.
L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso la clinica chirurgica e la divisione chirurgica dell'ospedale S. Salvatore con permanenza costante nelle ore di attività e con presenza a turno negli ambulatori, reparti di degenza e sale operatorie.
Dall'obbligo dell'internato possono essere esentati a giudizio del direttore della scuola gli allievi che prestino effettivo servizio, con funzioni di assistenti o di aiuti, presso reparti di chirurgia delle università o degli ospedali regionali o provinciali.
La frequenza nelle sale operatorie inizia a turno fin dal 1° anno di corso per trasformarsi, dopo un congruo periodo di tirocinio, in partecipazione attiva agli interventi operatori.
L'allievo, che non avrà ottemperato agli obblighi di frequenza, non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 20 febbraio 1980, n. 578 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in neurologia ed in medicina del lavoro".
- Il D.P.R. 25 settembre 1980, n. 682 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 14 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito un nuovo articolo 15 e che dopo l'art. 16, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il nuovo articolo 17 relativo alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
- Il D.P.R. 31 ottobre 1981, n. 955 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Dopo l'art. 87, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in andrologia ed in psichiatria".
- Il D.P.R. 6 gennaio 1982, n. 230, ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 10 e' inserito, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, il nuovo articolo 11 concernente le attribuzioni del consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-sdl-108