Art. 2
In vigore dal 5 ago 1969
I predetti cinque posti sono aggiunti al contingente dei posti di assistente di ruolo non riservati agli assistenti straordinari di cui ai citati articoli 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e 9 della legge 13 luglio 1965, numero 874, e vengono ripartiti come appresso:
Numero
dei posti
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Università di Roma:
cattedra di istituzioni di diritto romano.. 1
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Università di Bologna:
cattedra di storia del teatro e dello spet-
tacolo........................................ 1
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Università di Bari:
cattedra di clinica ortopedica............. 1
Università di Firenze:
cattedra di clinica ortopedica............. 1
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE Numero FISICHE E NATURALI dei posti
Università di Pisa:
cattedra di paleontologia.................. 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 giugno 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 4. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-23;385#art-2