Art. 1
In vigore dal 27 ago 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;.
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
. - È modificato nel senso che all'elenco delle facoltà e delle scuole che costituiscono l'Università di Roma è aggiunto il seguente comma: "L'Università degli studi di Roma comprende, altresì, un centro di calcolo interfacoltà".
Dopo l'art. 169 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione di un centro di calcolo interfacoltà.
TITOLO XV
Centro di calcolo interfacoltà
Art. 170 Il centro di calcolo interfacoltà ha il fine di porre a disposizione degli istituti scientifici e di ricerca dell'Università di Roma, nonché di eventuali altri istituti universitari statali dell'area romana, i mezzi di calcolo elettronico di cui esso dispone.
Art. 171. - Mediante apposite convenzioni, il centro può fornire prestazioni a pagamento su commissione di pubbliche amministrazioni e di privati.
Art. 172. - Sono organi direttivi del centro:
a) il consiglio direttivo, composto dai rappresentanti delle facoltà che intendono avvalersi del centro, nominati dalle facoltà stesse in numero di uno per ciascuna di esse;
b) il direttore del centro, nominato dal rettore su designazione del consiglio direttivo.
Art. 173. - Il consiglio direttivo dura in carica un triennio accademico.
Il presidente del consiglio direttivo è nominato dal rettore su designazione del consiglio stesso.
Art. 174 - Le norme relative al funzionamento del centro formano oggetto di apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'università su proposta del consiglio direttivo e previo parere del senato accademico.
Il regolamento viene reso esecutivo con decreto del rettore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 giugno 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 102. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-19;489#art-1