Art. 1
In vigore dal 23 lug 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Università abruzzese degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta intesa ad ottenere l'istituzione ed il riconoscimento delle facoltà di scienze politiche e di medicina e chirurgia (limitatamente al primo biennio).
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Presso la libera Università abruzzese degli studi "G. D'Annunzio", sono istituite, in aggiunta alle facoltà di lettere e filosofia, di economia e commercio, con annesso corso di lingue e letterature straniere, e di giurisprudenza, le facoltà di scienze politiche (con sede in Teramo) e di medicina e chirurgia - limitata al primo biennio - con sede in Chieti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-19;327#art-1