Art. 1
In vigore dal 5 set 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Pistoia in data 16 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato "Spedali riuniti" di Pistoia, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli Infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 29 aprile 1940, e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1954, registro n. 19 Interno, foglio n. 12;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'"Ospedale denominato "Spedali riuniti", con sede in Pistoia, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Pistoia;
due membri eletti dal consiglio comunale di Pistoia;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 29 aprile 1940 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1954, registro n. 19, Interno, foglio n. 12.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 giugno 1969
SARAGAT
RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 168. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-10;546#art-1