Art. 1

In vigore dal 13 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Terni, in data 29 marzo 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "S. Maria della Stella" di Orvieto, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 25 marzo 1935 e successive modificazioni; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale "S. Maria della Stella", con sede in Orvieto, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Terni; tre membri eletti dal consiglio comunale di Orvieto; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 25 marzo 1935 modificato con regio decreto 15 aprile 1938 e con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1958, registro n. 20 Interno, foglio n. 186. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 giugno 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 113. - CARUSO

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-10;494#art-1

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Art. 1 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "S. Maria della Stella", con sede in Orvieto. — Testo vigente | Portale Normativo